Sicurezza sul lavoro – Decreto Interministeriale Palchi e Fiere

E’ stato pubblicato il Decreto del 22/07/2014 (Gazzetta Ufficiale 183 dell’8/8/2014). Il provvedimento (regolamento ministeriale) ha entrata in vigore immediata.

La norma prevede modalità specifiche di attuazione della vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro (D.Lgs 81/08) alla luce delle particolari modalità operative tipiche del settore dello spettacolo.
Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute, sono state individuate(ex articolo 88, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013), le disposizioni che si applicano “agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività”.

Il testo si divide in due parti:
-Capo I la prima specificamente dedicata a Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali
-Capo II la seconda dedicata unicamente a manifestazioni fieristiche.

Le norme di dettaglio tengono conto delle peculiari caratteristiche del settore ossia:
particolari esigenze dello specifico settore:
a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;
b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, 2con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;
c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;
d) necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli spettacoli;
e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;
f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;
g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti”.

I punti di maggior rilievo sono i seguenti:

  • riconoscimento di procedure di qualifica tecnico professionale differenti rispetto agli schemi ordinari, in particolare per le aziende straniere;
  • individuazione precisa ed analitica delle fattispecie coinvolte alle quali si applicano le regole del Decreto Palchi e del titolo IV del D.Lgs 81/08 (normativa cantieri) e conseguente loro esclusione dalla normativa sulla sicurezza dei cantieri (Titolo VI D.Lgs 81/08)
  • individuazione della formzione necessaria per gli operatori coinvolti dai montaggi e smontaggi
  • indicazione esplicita della possibilità di utilizzare le strutture stesse come supporto (opera provvisionale) per i lavoratori
  • possibilità di sostituire la recinzione delle aree interessate con opportuna sorvegilanza
  • esclusione dall’applicazione di molte norme del titolo IV ai cantieri interessati dal Decreto Palchi.

Il Decreto è scaricabile qui.

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